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Modifiche Superbonus 110: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2023

Modifiche Superbonus 110: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2023

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Sin dalla sua nascita, avvenuta con la Legge di Bilancio 2021, il Superbonus 110 sulle ristrutturazioni edilizie ha suscitato pareri contrastanti tra i vari addetti ai lavori, non per la realizzazione degli stessi lavori e delle successive cessioni dei crediti ma per le difficoltà burocratiche per la sua concessione.

Modifiche Superbonus 110: i nuovi vincoli posti

Dopo le diverse modifiche apportate nel corso dei mesi, alla fine del 2022 l’attuale Governo, appena eletto, ha approvato il Decreto Rilancio e fatto immediatamente intendere che ci sarebbero stati profondi cambiamenti all’agevolazione: in primis è stata ridotta l’aliquota della detrazione dal 110% al 90% e poi sono stati posti importanti paletti soprattutto per i lavori svolti dai condomini.

Riportiamo di seguito i vincoli posti sia dal Decreto Rilancio che dalla Legge di Bilancio 2023 per le diverse categorie di interventi.

Superbonus per Villette Unifamiliari

I proprietari di villette unifamiliari che hanno cominciato i lavori del Superbonus 110% e hanno raggiunto il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 potranno continuare ad usufruire dell’aliquota al 110% a patto che i lavori terminino entro il 31 marzo 2023.

Tutti coloro che non rientrano nella precedente casistica dovranno verificare di rientrare nei casi previsti dalla Legge per usufruire del Superbonus 90%. In particolare possono accedervi tutti i contribuenti che:

  • siano titolari di diritti di proprietà o di godimento sulla villetta;
  • l’immobile sia adibito ad abitazione principale;
  • il reddito di riferimento non sia superiore a 15.000 euro.

Al momento non sono state previste proroghe per il 2024.

Superbonus Condomini

I condomini possono continuare ad accedere all’aliquota del 110% nei seguenti casi:

  • i lavori siano stati approvati dall’assemblea prima del 18 novembre 2022 e la CILAS sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • i lavori siano stati approvati dall’assemblea tra il 19 novembre e il 24 novembre 2022 e la CILAS (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus) sia stata presentata entro il 25 novembre 2022.

La certificazione sulla data di approvazione dei lavori deve essere rilasciata dall’amministratore del condominio o dal condomino che ha presieduto l’assemblea, qualora non sia obbligatoria la nomina dell’amministratore.

Nel caso in cui un condominio intenda svolgere i lavori Superbonus ma non rientra nei casi precedenti può usufruire delle aliquote previste per il 2023 e gli anni successivi:

  • 2023: 90%;
  • 2024: 70%;
  • 2025: 65%.
Consulenza sulle modifiche al Superbonus 110
Consulenza sulle modifiche al Superbonus 110

Modifiche Superbonus 110 e vincoli posti in altri casi

Nel caso di persone fisiche che non esercitano attività di impresa, arte o professione, proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate, che hanno presentato la CILAS (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) entro il 25 dicembre 2022 è possibile usufruire ancora dell’aliquota al 110%.

Usufruiscono del 110%, infine, gli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali è stata presentata istanza per l’acquisizione del titolo entro il 31 dicembre 2022.

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